Sez. 3, Sentenza n. 3074 del 08/02/2013 (Rv. 625369 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza di primo grado confermata in appello - Cassazione con rinvio della sentenza d'appello - Precetto non seguito da esecuzione intimato sulla base della combinazione delle due sentenze - Esecuzione iniziata sulla base della sentenza di appello - Effetti - Caducazione rispettivamente del precetto e dell'esecuzione - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove il precetto non seguito dall'esecuzione sia stato intimato sulla base della combinazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, ovvero ove l'esecuzione abbia avuto inizio successivamente alla sentenza di appello, determina, rispettivamente, la caducazione del precetto e dell'esecuzione a norma dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)