Sez. 3, Sentenza n. 7537 del 27/03/2009 (Rv. 607137 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Conferma o riforma in appello della sentenza di primo grado con riferimento al contenuto della pretesa dedotta in giudizio - Riferibilità alla sentenza di appello come titolo esecutivo - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
La sentenza di appello si sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma in cui ha per oggetto il contenuto della pretesa sostanziale dedotta in giudizio e non l'operato del giudice, con la conseguenza che, in tali casi, il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata è costituito dalla stessa sentenza di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)