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Sez. 2, Sentenza n. 23861 del 15/11/2011 (Rv. 620014 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Attività di smaltimento dei rifiuti - Registri di carico e scarico - Tenuta - Soggetti obbligati - Operatori professionali - Necessità - Operatori non professionali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620014-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In materia di disciplina dei rifiuti, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico da parte dei soggetti che effettuano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, stabilito nell'art. 12, comma primo, del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, riguarda solo chi esercita tale attività a titolo professionale; ne consegue che lo smaltimento dei rifiuti a titolo non professionale realizza la fattispecie sanzionata dall'art. 51 del medesimo d.lgs., rispetto alla quale non è, esigibile la tenuta del registro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)