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Sez. 2, Sentenza n. 26963 del 11/11/2008 (Rv. 605834 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Attività di recupero e smaltimento dei rifiuti - Registri di carico e scarico - Tenuta - Soggetti obbligati - Operatori professionali - Limitazione.
Stato
decisa il 2008-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605834-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico da parte dei soggetti che effettuano il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stabilito nell'art. 12, comma primo del d.lgs n. 22 del 1997 non riguarda chi esercita solo occasionalmente tale attività ma si riferisce a quanti svolgono a titolo professionale le operazioni di recupero e smaltimento come si desume dai successivi commi secondo e terzo del medesimo art. 12, che prevedono modalità e tempi di annotazione riferiti ad attività svolte in stabilimenti ed imprese dotati di specifici impianti limitando la portata dell'obbligo ai responsabili di gestione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)