Sez. 4, Sentenza n. 215 del 26/01/1971 Ud. (dep. 29/04/1971) Rv. 117762 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DIFESA E DIFENSORI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - LEGITTIMAZIONE - CONDIZIONE - DIFESA ESERCITATA NELLA FASE CONCLUSASI COL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INDISPENSABILITA - APPLICAZIONE IN TEMA DI RICORSO PER CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DIFESA E DIFENSORI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - LEGITTIMAZIONE - CONDIZIONE - DIFESA ESERCITATA NELLA FASE CONCLUSASI COL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INDISPENSABILITA - APPLICAZIONE IN TEMA DI RICORSO PER CASSAZIONE.*
La facolta d'impugnazione conferita al difensore dell'imputato dall'ultimo comma dell'art 192 cod proc pen presuppone necessariamente che il difensore abbia prestato la sua opera nella fase del procedimento definita con la sentenza che deve formare oggetto della impugnazione. Ne consegue che, quando l'imputato sia stato assistito nel giudizio di appello da un avvocato diverso da quello che ebbe ad assisterlo nel giudizio di primo grado, la facolta di proporre il ricorso per Cassazione spetta soltanto all'avvocato che svolse la sua opera difensiva nel giudizio di appello. Cio anche in caso di nomina di un difensore di ufficio, in quanto l'avvocato nominato dall'imputato per il giudizio di primo grado non puo essere considerato ancora suo difensore. (Conf 115682, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 532, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)