Sez. 2, Sentenza n. 672 del 23/01/1998 (Rv. 511902 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Limiti - Dichiarazioni delle parti - Veridicità - Esclusione - Circostanze o fatti non acquisiti - Libertà della relativa indagine.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., prova fino a querela di falso la provenienza di esso; gli atti compiuti dal pubblico ufficiale e quelli avvenuti alla sua presenza, ma non prova la veridicità delle dichiarazioni delle parti e quindi non preclude l'indagine su circostanze e fatti non acquisiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)