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Sez. 2, Sentenza n. 10569 del 02/08/2001 (Rv. 548710 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548710-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA

L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., prova fino a querela di falso la provenienza di esso, gli atti compiuti dal pubblico ufficiale e i fatti che attesti essere avvenuti alla sua presenza, ma non prova la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese a lui dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che, all'uopo, occorra, o possa proporsi, querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)