Sez. 2, Sentenza n. 10569 del 02/08/2001 (Rv. 548710 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti - Esclusione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., prova fino a querela di falso la provenienza di esso, gli atti compiuti dal pubblico ufficiale e i fatti che attesti essere avvenuti alla sua presenza, ma non prova la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese a lui dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che, all'uopo, occorra, o possa proporsi, querela di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)