Sez. 6, Sentenza n. 2347 del 06/12/1969 Ud. (dep. 16/03/1970) Rv. 114229 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA PER INCUSSO TIMORE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA PER INCUSSO TIMORE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
La differenza tra la concussione e la truffa aggravata per incusso timore, sta nella condizione psicologica che il soggetto attivo con la sua Azione riesce a creare nel soggetto passivo del reato. Il concussore opera sulla volonta della vittima mediante costrizione o induzione mentre il truffatore opera sull'intelletto della stessa, mediante artifizi o raggiri. Nella truffa il soggetto passivo e convinto di dovere dare nella concussione invece il soggetto passivo cede alla costrizione o all'induzione del pubblico ufficiale, sapendo di essere vittima di un sopruso e di non dover dare nulla e, quindi, soltanto per il timore della pubblica autorita inerente alla qualifica del soggetto attivo ed in conseguenza dell'abuso con il quale lo stesso esercita il suo potere. (V 112242, anno 1969, ed ivi citate 108375, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)