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Sez. 3, Sentenza n. 9899 del 09/07/1980 Ud. (dep. 25/09/1980) Rv. 146094 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DIPENDENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO - ASSUNZIONE NON PER CONCORSO MA PER LIBERA SCELTA - DISCREZIONALITA - LIMITI INVALICABILI - SANZIONE PENALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146094-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DIPENDENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO - ASSUNZIONE NON PER CONCORSO MA PER LIBERA SCELTA - DISCREZIONALITA - LIMITI INVALICABILI - SANZIONE PENALE - AMMISSIBILITA.*

Le norme di cui agli artt 56 e 76 del cc nl dei dipendenti delle casse di risparmio, rese obbligatorie erga omnes, rientrano tra quelle tutelate dall'art 8 della legge 14 luglio 1959 n 741. Conseguentemente incorre nella contravvenzione prevista dalle citate norme il rappresentante della cassa di risparmio, il quale, pur nell'Esercizio del potere discrezionale di valutazione, violi il minimo di trattamento normativo, non tenendo conto di alcuni elementi, quali i precedenti di carriera, i gradi e gli uffici ricoperti, l'anzianita di servizio, i titoli di studio, e cio anche nell'ipotesi che venga adottato il sistema non del concorso, ma della libera scelta.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)