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Sez. L, Sentenza n. 3263 del 30/05/1985 (Rv. 440925 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO ANTICIPATO A RIPOSO PRIMA DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA LEGITTIMANTE IL BENEFICIO - PRESUPPOSTI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL'INTERESSATO NEL TERMINE PERENTORIO DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DI DETTA QUALIFICA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440925-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO ANTICIPATO A RIPOSO PRIMA DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA LEGITTIMANTE IL BENEFICIO - PRESUPPOSTI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL'INTERESSATO NEL TERMINE PERENTORIO DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DI DETTA QUALIFICA - SUFFICIENZA.*

In tema di benefici cosiddetti combattentistici, il collocamento anticipato a riposo, secondo la previsione dell'art. 1, bis, del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (convertito in legge, con modificazioni, il 14 agosto 1974 n. 355) in favore di coloro che non abbiano ancora conseguito il riconoscimento della qualifica, legittimante il godimento del beneficio stesso, postula che l'interessato presenti la relativa domanda nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di riconoscimento di detta qualifica, ma non richiede anche che la procedura diretta a conseguire il riconoscimento stesso sia già pendente alla data di entrata in vigore della citata norma, né che essa si concluda entro il termine fissato per l'ultimo contingente di collocamento a riposo del precedente art. 1, terzo comma, essendo all'uopo sufficiente che entro quest'ultimo termine detta procedura venga instaurata. (Conf 390/84, mass n 432621).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)