Sez. L, Sentenza n. 390 del 17/01/1984 (Rv. 432621 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO ANTICIPATO A RIPOSO EX ART. 1 BIS DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - BENEFICI IN FAVORE DI SOGGETTI ANCORA PRIVI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA LEGITTIMANTE IL GODIMENTO DEI MEDESIMI - PRESUPPOSTI - PENDENZA DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO O CONCLUSIONE DI QUESTA NEL TERMINE EX ART. 1, TERZO COMMA, DEL D.L. INDICATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO ANTICIPATO A RIPOSO EX ART. 1 BIS DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - BENEFICI IN FAVORE DI SOGGETTI ANCORA PRIVI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA LEGITTIMANTE IL GODIMENTO DEI MEDESIMI - PRESUPPOSTI - PENDENZA DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO O CONCLUSIONE DI QUESTA NEL TERMINE EX ART. 1, TERZO COMMA, DEL D.L. INDICATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di benefici cosiddetti combattentistici, il collocamento anticipato a riposo, secondo la previsione dell'art. 1 bis del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (convertito, con modificazioni, in legge 14 agosto 1974 n. 355), in favore di coloro che non abbiano ancora conseguito il riconoscimento della qualifica legittimante il godimento del beneficio stesso, (nella specie, deportato civile), postula che l'interessato presenti la relativa domanda nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di riconoscimento di detta qualifica, ma non richiede anche che la procedura diretta a conseguire il riconoscimento stesso sia già pendente alla data di entrata in vigore della citata norma, né che essa si concluda entro il termine fissato per l'ultimo contingente di collocamento a riposo dal precedente art. 1, terzo comma, essendo all'uopo sufficiente che, entro quest'ultimo termine, detta procedura venga instaurata.*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)