Sez. 1, Sentenza n. 6484 del 10/12/1984 (Rv. 438067 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERMINI - OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - TERMINI EX ARTT. 19 E 20 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERMINI - OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - TERMINI EX ARTT. 19 E 20 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Il termine per l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, riguardando un atto introduttivo di giudizio e non una mera fase di gravame avverso un provvedimento giurisdizionale, ha natura di termine sostanziale, siccome apposto all'Esercizio del diritto che col giudizio si intende far valere e, pertanto, lo stesso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali, durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 14 luglio 1969 n. 818 e dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. (Conf 4399/77, mass n 387984).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)