Sez. 1, Sentenza n. 4399 del 15/10/1977 (Rv. 387984 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - TERMINE - CARATTERE SOSTANZIALE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL TERMINE EX LEGGI N 818 DEL 1965 E N 742 DEL 1969 - INAPPLICABILITA - ESTENSIONE ALLE OPPOSIZIONI ALLA STIMA EX ART 20 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - TERMINE - CARATTERE SOSTANZIALE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL TERMINE EX LEGGI N 818 DEL 1965 E N 742 DEL 1969 - INAPPLICABILITA - ESTENSIONE ALLE OPPOSIZIONI ALLA STIMA EX ART 20 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971.*
Il termine di opposizione alla stima dell'indennita di espropriazione ha carattere sostanziale, non processuale e non e pertanto suscettibile di sospensione, ai sensi della legge 14 luglio 1965, n 818 e 7 ottobre 1969 n 742. Questo principio vale non solo per le opposizioni alla stima di cui all'art 51 della legge n 2359 del 1865, ma anche per quelle di cui all'art 20 della legge n 865 del 1971, poiche anche in queste la tutela giurisdizionale non e diretta all'annullamento o alla revoca di un atto amministrativo, ma concerne il diritto ad un'autonoma Determinazione, da parte del giudice, dell'indennita. (Conf 2888/76, mass n 381640).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)