Sez. U, Sentenza n. 29201 del 05/11/2025 (Rv. 676722-02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Valutazione del comportamento complessivo del magistrato - Necessità - Condotta successiva all’illecito diretta a scongiurare il pregiudizio - Rilevanza - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, è rilevante il successivo operato del magistrato, diretto alla neutralizzazione degli effetti originati al provvedimento illegittimo precedentemente emesso, dal momento che l'insussistenza, in concreto, di un pregiudizio incide sul discredito che l'inosservanza della norma giuridica può apportare al decoro del magistrato o al prestigio dell'istituzione giudiziaria. (Nella specie, in relazione all'erronea liquidazione, da parte di una Corte d'assise, di compensi abnormi in favore degli amministratori giudiziari di un complesso aziendale sequestrato, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M. aveva assolto le incolpate, valorizzando il successivo contegno delle stesse, volto alla sollecita eliminazione dell'errore commesso, sia pure attraverso l'improprio strumento del procedimento per correzione di errore materiale).
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)