Sez. U - , Sentenza n. 26662 del 15/09/2023 (Rv. 668744 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario - Fattispecie in tema di mancata revoca di consulente tecnico del P.M., sospeso "ex lege" dall'esercizio della professione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la "grave violazione di legge" (illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006) rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto "quantomeno" ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo
magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare della censura inflitta a un pubblico ministero, che aveva omesso di revocare l'incarico di consulente conferito ad un medico, col quale intratteneva rapporti amicali, nel frattempo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, quindi, sospeso di diritto dall'esercizio della professione ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 221 del 1950, essendo rilevante e significativa la condotta, valutata nel suo complesso ed anche per le ricadute sulla speditezza dell'indagine, consistita nell'ingiustificata e protratta omissione, pur nella consapevolezza dello stato di detenzione del consulente, e nella concessione della proroga del termine per il deposito della relazione, sebbene già scaduto).
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 106 art. 2 com. 1 lett. G, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)