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Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 24/06/1983 (Rv. 429256 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FORMULATA DAL CONVENUTO - DEDUZIONE DELLO ATTORE FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA SCELTA DI QUEL DETERMINATO FORO IN RELAZIONE AD UNO SPECIFICO MOMENTO DI COLLEGAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO - DIMOSTRAZIONE DELL'INSUSSISTENZA DI ULTERIORI MOMENTI DI COLLEGAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429256-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FORMULATA DAL CONVENUTO - DEDUZIONE DELLO ATTORE FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA SCELTA DI QUEL DETERMINATO FORO IN RELAZIONE AD UNO SPECIFICO MOMENTO DI COLLEGAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO - DIMOSTRAZIONE DELL'INSUSSISTENZA DI ULTERIORI MOMENTI DI COLLEGAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora l'attore, di fronte all'eccezione di incompetenza per territorio ritualmente formulata dal convenuto in causa relativa a diritti di obbligazione, replica di avere scelto quel determinato foro in relazione ad uno specifico momento di collegamento (nella specie: quale luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio) l'Onere della prova a carico dell'eccipiente deve ritenersi limitato alla dimostrazione dell'insussistenza di tale momento, senza estensione anche alla dimostrazione dell'insussistenza degli ulteriori momenti di collegamento (nella specie: che quello non è il luogo in cui l'obbligazione è sorta) poiché lo stesso attore con la sua replica ha escluso che possa ricorrere pure un ulteriore momento di collegamento con il foro prescelto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)