Sez. 3, Sentenza n. 2596 del 18/03/1994 (Rv. 485789 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento | Domicilio del creditore - Riferibilità alle sole obbligazioni aventi "ab origine" ad oggetto una somma di danaro.
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento
In tema di competenza territoriale correlata al criterio del "forum destinatae solutionis", il domicilio del creditore, come luogo nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., coincide con quello dell'adempimento delle sole obbligazioni che abbiano gia "ab origine" tale oggetto e non anche di quelle che solo successivamente lo abbiano acquisito - come nel caso di obbligazioni pecuniarie per somme originariamente indeterminate, per la cui determinazione sia stato chiesto l'intervento del giudice -, per le quali ultime, invece, vale la regola generale indicata dal quarto comma del citato art. 1182, cioè il criterio del domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)