Sez. L, Sentenza n. 6347 del 16/05/2000 (Rv. 536572 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA | Regolamento per il personale - Natura negoziale - Sussistenza - Conseguenze in materia di ricorso per cassazione - Fattispecie.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA
Il regolamento del personale del Banco di Sicilia, essendo formato da una serie di norme interne di carattere privatistico e costituendo manifestazione della volontà contrattuale dell'ente, ha natura negoziale; ne consegue, ai fini del ricorso per cassazione, da un lato, che non sono ammissibili, nei suoi riguardi, censure di violazione di legge e, dall'altro, che la sua interpretazione è demandata al giudice di merito, i cui accertamenti e valutazioni sono censurabili soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. (Nella specie la S.C., ribadendo il suddetto principio, ha confermato la sentenza di merito nella quale si non si era ritenuto di attribuire carattere perentorio al termine di novanta giorni tra la contestazione dell'addebito e l'audizione dell'incolpato, il cui superamento è sanzionato con l'estinzione del procedimento disciplinare dall'art. 109 del regolamento del Banco di Sicilia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)