Sez. U, Sentenza n. 3134 del 30/03/1994 (Rv. 486003 - 01)
Credito - Istituti o enti di credito - Istituti di credito di diritto pubblico - Banco di Sicilia | Regolamento per il personale - Interpretazione - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla sostituzione parziale della pensione diretta con un capitale e all'ambito di operatività dei meccanismi perequativi.
Credito - Istituti o enti di credito - Istituti di credito di diritto pubblico - Banco di Sicilia
L'interpretazione del regolamento per il personale del Banco di Sicilia, che ha natura negoziale, è riservata istituzionalmente al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e seguenti cod. civ.) ovvero per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C., ribadendo il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito aveva interpretato gli artt. 4 e 5 del suddetto regolamento nel senso che l'ivi prevista sostituzione parziale della pensione diretta con un capitale, a richiesta del dipendente collocato a riposo, da un lato non implicava alcuna disposizione vietata dell'irrinunciabile diritto alla pensione stessa e, dall'altro lato, aveva per conseguenza che i successivi meccanismi perequativi del trattamento di quiescenza operassero sulla quota residua di questo e non già sul suo importo originario, anteriore alla sostituzione parziale suddetta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)