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Sez. L - , Sentenza n. 20112 del 16/08/2017 (Rv. 645439 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Ricorso per cassazione - Rinuncia e contestuale rinnovazione del gravame - Conseguenze - Passaggio in giudicato della sentenza di appello - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645439-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI

In tema di procedimento di cassazione, qualora, dopo la notificazione del ricorso, ancorché non seguita dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio, il ricorrente notifichi alla controparte, in pari data, rinuncia agli atti del procedimento instaurato con detto ricorso ed una rinnovazione dello stesso gravame, il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall’accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello, sicché, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che il rinunciante si fosse proposto, detta rinnovazione è inidonea a riattivare il precedente ricorso per cassazione ovvero ad instaurarne uno nuovo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)