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Sez. 1, Sentenza n. 5911 del 04/11/1980 (Rv. 409704 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - EFFETTI - RINUNCIA E CONTESTUALE RINNOVAZIONE DELL'APPELLO - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO D'APPELLO ORIGINARIAMENTE INSTAURATO E PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO GIUDIZIO D'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409704-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - EFFETTI - RINUNCIA E CONTESTUALE RINNOVAZIONE DELL'APPELLO - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO D'APPELLO ORIGINARIAMENTE INSTAURATO E PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO GIUDIZIO D'APPELLO - ESCLUSIONE.*

Qualora, in pendenza del procedimento d'appello, dopo la notificazione dell'atto di gravame ancorche non seguita dalla iscrizione a ruolo e dalla Costituzione in giudizio, l'appellante notifichi alla controparte, in pari data, rinuncia agli Atti del procedimento instaurato con detto gravame, nonche una rinnovazione del gravame medesimo, il perfezionarsi di tale rinuncia, per effetto di accettazione della controparte (ovvero, anche a prescindere dalla accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio), determina l'Estinzione di quel procedimento d'appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e, quindi, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che il rinunciante si fosse proposti, implica l'inidoneita di detta rinnovazione del gravame a riattivare il precedente giudizio di secondo grado, ovvero ad instaurarne uno nuovo, ostandovi il divieto del bis in idem. (V 130/71, mass n 349497).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)