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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22945 del 13/09/2019 (Rv. 655227 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE | Sequestro giudiziario di azienda composta da beni mobili ed immobili - Modalità di attuazione in caso di non coincidenza del custode con il detentore - Sufficienza della consegna all'ufficiale giudiziario dell'avviso ex art. 608 c.p.c. relativamente agli immobili.
Stato
decisa il 2019-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655227-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE

Se il custode è persona diversa dal detentore e l'azienda è composta da beni mobili ed immobili, l'attuazione del sequestro giudiziario è regolata dall'art. 677 c.p.c. e, pertanto, può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui all'art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di impedire l'inefficacia della misura è sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il sequestrante consegni all'ufficiale giudiziario l'avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 675 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 677, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 607, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)