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Sez. 3, Sentenza n. 11345 del 16/10/1992 (Rv. 478989 - 01)

Procedimenti cautelari - Sequestro - Esecuzione - Del sequestro conservativo - In genere | Provvedimento autorizzativo del sequestro - Comunicazione al debitore anteriormente all'inizio dell'esecuzione - Onere del creditore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478989-01

Procedimenti cautelari - Sequestro - Esecuzione - Del sequestro conservativo - In genere

Il creditore non ha l'onere di far precedere l'esecuzione del sequestro conservativo dalla comunicazione, al debitore, del provvedimento che lo autorizza, non essendo tale comunicazione prescritta dall'art. 675 cod. proc. civ., che pone l'esigenza che il sequestro, a pena di inefficacia, sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emesso o è stato depositato in cancelleria (a secondo che sia stato pronunciato con ordinanza o con decreto), e non da quella di una comunicazione non prevista, né necessaria per l'esecuzione del sequestro, che, per i beni immobili, si compie solo mediante la trascrizione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 679, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)