Sez. 5, Sentenza n. 2678 del 02/06/1999 Cc. (dep. 04/08/1999) Rv. 214179 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Condanna a pena pecuniaria espressa in euro - Impossibilità - Fondamento - Correzione dell'errore.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
Non è legale la sanzione pecuniaria espressa in euro, sia perché le pene pecuniarie, ai sensi degli artt. 24 e 26 cod. pen., sono sempre indicate in lire, sia in quanto, allo stato, l'euro esiste solamente come valuta di conto, ma non anche come moneta fisica. (Nella fattispecie, la Corte, ai sensi dell'art. 619 comma 2 cod.proc.pen., ha rettificato, convertendo in lire la pena pecuniaria, la sentenza del pretore, che aveva condannato l'imputato ad una multa in euro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 24, Cod. Pen. art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619 com. 2, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)