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Sez. 5, Sentenza n. 4718 del 06/10/1999 Cc. (dep. 03/11/1999) Rv. 215103 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE | Sanzione pecuniaria espressa in euro - Impossibilità fino alla data del 31 dicembre 2001 - Ricorso per cassazione - Correzione ex art.619, comma 2, cod. proc. pen. - Rideterminazione in lire.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215103-01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE

Fino alla data del 31 dicembre 2001 ogni sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, espressa in lire si intende espressa anche in euro, secondo il tasso di conversione fissato dal Trattato, ma solo a decorrere dal primo gennaio 2002 ogni sanzione pecuniaria dovrà essere tradotta in euro, secondo la previsione di cui all'art. 51, comma 2, del D.L.G. 24 giugno 1998, n. 213. Ne consegue che attualmente non è possibile fissare la sanzione pecuniaria solo in euro.(Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rettificato la sentenza impugnata, rideterminando in lire la pena della multa che era stata espressa in euro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 24, Cod. Pen. art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619 com. 2, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)