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Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 10/06/1998 (Rv. 516287 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE | Prosecuzione dell'attività da parte del fallito, pur in difetto di autorizzazione - Risultati positivi - Facoltà della curatela - Acquisizione dei risultati positivi dell'attività - Portata.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516287-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE

Qualora il fallito, dopo la data dell'apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività d'impresa, o - nonostante la mancanza di autorizzazione - prosegua quella già svolta, la curatela fallimentare, ha facoltà, ai sensi dell'art. 42, secondo comma della legge fallimentare, di appropriarsi dei risultati positivi della suddetta attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, non potendo essere acquisiti anche i ricavi che sono stati reinvestiti nell'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)