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Sez. 1, Sentenza n. 4345 del 16/05/1997 (Rv. 504412 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Rapporto di conto corrente bancario senza fido - Instaurazione dopo il fallimento - Versamenti eseguiti sul conto - Integrale restituzione al curatore - Necessità - Operazioni corrispondenti ai movimenti finanziari di una nuova impresa del fallito - Banca - Obbligo di restituzione dei versamenti - Limite.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504412-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

Quando il fallito, dopo l'apertura della procedura concorsuale, instauri un rapporto di conto corrente bancario senza fido con una banca, i versamenti su di esso eseguiti devono essere integralmente restituiti al curatore anche nell'ipotesi in cui la banca abbia utilizzato in tutto o in parte la provvista per effettuare il pagamento di assegni a favore di terzi. Tale regola può subire eccezioni solo quando le operazioni compiute sul conto corrispondano ai movimenti finanziari di una nuova impresa di cui il fallito sia titolare, nel qual caso la banca dovrà restituire soltanto il saldo attivo risultante dalla differenza tra i versamenti ricevuti e i pagamenti effettuati in funzione di passività affrontate per la gestione dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)