Sez. L, Sentenza n. 7324 del 08/08/1994 (Rv. 487694 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione ex art. 3 legge n. 1122 del 1955 acquisibile per il cumulo dei periodi di iscrizione e di contribuzione all'I.N.P.G.I. ed all'I.N.P.S. - Carattere unitario - Integrazione al minimo della sola quota a carico dell'I.N.P.S. - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
La pensione erogata ai sensi dell'art. 3 della legge 9 novembre 1955 n. 1122, acquisibile attraverso il cumulo dei periodi di iscrizione e delle contribuzioni effettuate all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) ed all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), e ripartita fra i due istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati, ha carattere unitario e pertanto la quota a carico dell'I.N.P.S.non può costituire autonomo elemento pensionistico suscettibile, di per sè, di integrazione al trattamento minimo.
Riferimenti normativi: Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)