Sez. L, Sentenza n. 14158 del 04/07/2005 (Rv. 582297 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Criteri - Interpretazione letterale - Principio di coerenza con l'ordinamento statale - Necessità - Fattispecie relativa a interpretazione del ccnl dei giornalisti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, deve farsi applicazione, oltre che del criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 1362 cod. civ., anche del principio di coerenza con l'ordinamento statale, comportante la necessità che gli accordi stessi siano letti in coerenza con gli istituti legali su cui vengono ad incidere, con il conseguenziale rifiuto di opzioni dirette a contraddire la disciplina legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, interpretando l'art. 33 del CCNL dei giornalisti - nel senso che l'anzianità' contributiva che consente, in caso di crisi aziendale, il licenziamento al raggiungimento di una determinata età anagrafica è solo quella maturata presso l'I.N.P.G.I. (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani) e non anche quella complessiva risultante dal cumulo con i contributi maturati presso l'INPS - aveva trascurato, senza motivazione, il dato letterale e non aveva tenuto conto del carattere unitario del trattamento pensionistico risultante da contribuzioni differenti, quale risultante dalla disciplina dettata dall'art. 3 della legge n. 1122 del 1955, valorizzando, invece, una norma regolamentare emanata dall'I.N.P.G.I.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)