diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 14493 del 09/05/2022 (Rv. 664702 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Minusvalenze relative a cessione effettuate prima del 1° gennaio 2006 - Applicabilità della clausola generale antielusiva di cui all’art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e non dell’art. 5 quinquies comma 1 del d.l. n. 203 del 2005 - Sindacato della pubblica amministrazione - Limiti - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI - In genere.
Stato
decisa il 2022-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664702-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di minusvalenze relative a cessioni effettuate prima del 1° gennaio 2006 non trova applicazione, "ratione temporis", il disposto dell'art. 5 quinquies, comma 1, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif., in l. n. 248 del 2005, ma esclusivamente la clausola generale di cui all'art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che incombe sull'amministrazione finanziaria, che intenda contestare l'esistenza di condotte elusive, l'onere di dimostrare che il complesso delle forme giuridiche impiegate avesse carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa, in considerazione delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, irragionevoli in una normale logica di mercato, sia il vantaggio fiscale che, da tale manipolazione, sarebbe derivato a favore del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il sindacato dell'amministrazione finanziaria su una cessione di partecipazioni societarie con minusvalenze interamente deducibili, fondato sulla mera tempistica della cessione delle azioni, rispetto alla distribuzione dei dividendi, evidenziando l'insussistenza di mezzi alternativi attraverso i quali sarebbe stato possibile raggiungere lo stesso risultato consistente nella dismissione delle partecipazioni).

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89 com. 2, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 5 quinquies, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)