Sez. 5, Sentenza n. 21221 del 29/09/2006 (Rv. 593682 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Minusvalenze derivanti da operazioni elusive - Deducibilità - Esclusione - Fondamento - Clausola generale antielusiva - Sussistenza in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamento dell'elusione - Elementi - Simulazione o frode - Necessità - Esclusione - Scopo dell'operazione - Conseguimento di un risparmio fiscale - Necessità - Sussistenza - Ragioni economiche secondarie - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sul reddito d'impresa, l'esame delle operazioni poste in essere dall'imprenditore, ai fini del riconoscimento del diritto alla deduzione per gli oneri economici costituiti da minusvalenze, dev'essere compiuto anche alla stregua del principio, desumibile dal concetto di abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria (da ultimo, in materia fiscale, sent. della Corte di Giustizia 21 febbraio 2006 in causa C-255/02),, secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni che, seppur realmente volute ed immuni da invalidità, risultino, da un insieme di elementi obiettivi, compiute essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. Tale principio, che non esclude l'operatività del principio di legalità né la liceità di comportamenti volti a minimizzare il carico fiscale, trova applicazione anche nel giudizio di cassazione, quale norma di diritto comunitario che impone la disapplicazione delle norme interne con esso eventualmente contrastanti, nonché in riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, rappresentando, pur in mancanza di una clausola generale antielusiva, all'epoca non configurabile nell'ordinamento fiscale italiano, un canone interpretativo del sistema, che comporta il disconoscimento del diritto alla deduzione per oneri derivanti da meccanismi elusivi. Esso prescinde dall'accertamento della simulazione o del carattere fraudolento dell'operazione, imponendo di valutare quest'ultima nella sua essenza, sulla quale non possono influire ragioni economiche meramente marginali o teoriche, inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell'operazione rispetto al mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi considerare manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 7, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)