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Sez. 2, Sentenza n. 576 del 18/01/1992 (Rv. 475364 - 01)

Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - In genere | Sentenza di condanna all'adempimento di un obbligo di fare o di non fare - Contestuale autorizzazione all'attore a provvedere all' esecuzione a spese della controparte nel caso di inadempienza di quest'ultima - Inammissibilità - Procedimento esperibile - Cassazione senza rinvio della relativa statuizione.
Stato
decisa il 1992-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475364-01

Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - In genere

A norma degli artt. 2931 e 2933 cod. civ. e diversamente da quanto disposto dall'art. 1220 cod. civ. abr., il giudice che emette una sentenza di condanna di una parte all'adempimento di un obbligo di fare o di non fare, non ha il potere di autorizzare il titolare del correlativo diritto a provvedere egli stesso e direttamente all'esecuzione di tale obbligo a spese della controparte in difetto di spontaneo ed esatto adempimento da parte dell'obbligato, dovendo, in tal caso, l'esecuzione dei detti obblighi essere attuata nelle forme e con il procedimento prescritti dagli artt. 612 e 613 cod. proc. civ., i quali escludono l'autotutela del creditore, demandando in via esclusiva al Pretore, quale giudice dell'esecuzione (art. 16 ult. comma cod. proc. civ.) la concreta determinazione delle modalità dell'esecuzione. Ne consegue che la sentenza con la quale il giudice del merito autorizzi il creditore a provvedere direttamente all'esecuzione di uno dei predetti obblighi a spese dell'obbligato, in caso di inerzia di quest'ultimo, in quanto adottato al di fuori dei poteri conferiti allo stesso giudice dall'ordinamento, va "in parte qua" cassata senza rinvio, in quanto inficiata, relativamente e limitatamente a tale parte, da nullità insanabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Civ. art. 2933, Cod. Civ. Abrog. art. 1220, Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)