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Sez. 3, Sentenza n. 3992 del 18/03/2003 (Rv. 561216 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Esecuzione forzata degli obblighi di fare (e di non fare) - Artt. 2931 cod. civ., 612 e 613 cod. proc. civ. - Applicabilità - Portata - Provvedimento giudiziale di determinazione delle modalità dell'esecuzione - Natura - Efficacia - Modificabilità o revocabilità - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Impugnabilità - Configurabilità - Modalità.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561216-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

Poiché ai sensi degli artt. 2931 cod. civ. e 612, 613 cod. proc. civ. la titolarità dei diritti e degli obblighi delle parti deve rimanere identica prima e dopo l'esecuzione forzata, la tutela esecutiva non può andare al di là dell'attuazione della situazione sostanziale, la quale, pertanto, non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione. Ne consegue che chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di obblighi di fare (o di non fare) deve chiedere al giudice dell'esecuzione che siano determinate (con provvedimento revocabile o modificabile, ove non abbia avuto ancora esecuzione, dallo stesso giudice che l'ha emesso ai senso dell'art. 487 cod. proc. civ., nonché impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi) le modalità dell'esecuzione (art. 612, primo comma, cod. civ.), specificando la prestazione indicata nel titolo, da eseguirsi da parte del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)