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Sez. 5, Sentenza n. 20117 del 16/11/2012 (Rv. 624177 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Aliquota agevolata dell'imposta di registro per il trasferimento di immobili d'interesse culturale - Ambito di applicazione - Trasferimento di immobili sottoposti a vincoli indiretti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624177-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'aliquota ridotta prevista dall'art. 1, quarto comma, della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 per il trasferimento di immobili d'interesse storico, artistico e archeologico, immobili sottoposti, cioè, al vincolo diretto di cui all'art. 3 della legge n. 1089 del 1939, non si applica al trasferimento di immobili sottoposti a vincoli indiretti ex art. 21 della stessa legge (ora, art. 49 del d.lgs. n. 490 del 1999), atteso che l'agevolazione fiscale trova la sua "ratio" nella necessità di contemperare l'entità del tributo con le ingenti spese che i proprietari degli immobili direttamente vincolati sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili stessi, cosicché un vincolo genericamente apposto a salvaguardia di altri beni - qual è il vincolo indiretto - non può integrare la fattispecie agevolativa, anche perché le norme di agevolazione fiscale, derogando al principio di assoggettamento tributario di ogni manifestazione di capacità contributiva, sancito dall'art. 53 Cost., sono norme di stretta interpretazione, non estensibili ai casi non espressamente previsti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 21 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)