Sez. 5 - , Ordinanza n. 24134 del 13/10/2017 (Rv. 645909 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Aliquota agevolata dell'imposta di registro per il trasferimento di immobili d'interesse culturale – Dichiarazione nell’atto di acquisto degli estremi del vincolo o attestazione che è in corso la procedura di sottoposizione al vincolo - Termine di due anni - Inosservanza - Revoca agevolazione – Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, il riconoscimento dell'aliquota agevolata del tre per cento, prevista per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti al vincolo di cui alla l. n. 1089 del 1939, presuppone che l’acquirente presenti, contestualmente all'atto da registrare e qualora il vincolo non sia stato ancora imposto, una attestazione rilasciata dalla Soprintendenza competente da cui risulti che è in corso il relativo procedimento, dovendo, entro il termine di due anni decorrenti dalla registrazione dell’atto, documentare l’avvenuta sottoposizione, sotto pena di revoca dell’agevolazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R.di rigetto dell'appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il provvedimento con il quale l’amministrazione aveva recuperato l’imposta non versata all’atto della registrazione, non avendo l'acquirente dichiarato alcunché in ordine alla procedura di sottoposizione del bene al vincolo e non avendo prodotto la documentazione comprovante detta sottoposizione nel termine dei due anni).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)