Sez. 2 - , Ordinanza n. 22663 del 19/07/2022 (Rv. 665181 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Successione ereditaria - Possesso esclusivo di libretto al portatore - Requisiti per l’usucapione - Atto positivo del possessore - Necessità - Inerzia dei coeredi - Insufficienza - Legittimazione del possessore alla riscossione - Rilevanza - Esclusione.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
In tema di successione ereditaria, il possesso esclusivo di un libretto al portatore, in capo ad un coerede, utile per l'usucapione, implica un atto positivo del possessore tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune e irrilevante la
legittimazione del possessore ex art. 2003 c.c. a ricevere il pagamento delle somme ivi depositate dalla banca, con effetto liberatorio per quest'ultima, siccome non indicativa dell'unicità del titolare del diritto.
Cod. Civ. art. 2003, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)