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Sez. 3, Sentenza n. 22328 del 24/10/2007 (Rv. 599785 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO | Perfezionamento - Tramite consegna - Conseguenze - Azione del "tradens" per la restituzione delle somme portate dal libretto - Onere di provare la mancanza della "causa traditionis" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599785-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - TRASFERIMENTO

Il libretto al portatore costituisce un titolo di credito che legittima il suo possessore a riscuotere le somme depositate, giacché individua in quest'ultimo il soggetto nei cui confronti la banca può pagare con effetto liberatorio, perfezionandosi il suo trasferimento con la sola consegna e determinando l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", l'anzidetta legittimazione, indipendentemente dalla prova di una giusta "causa traditionis". Ne consegue che spetta al "tradens", il quale pretenda la restituzione della somma (o di parte di essa) portata dal libretto, fornire la prova della carenza, iniziale o sopravvenuta, della "causa traditionis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)