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Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 29/07/1964 (Rv. 303159 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE DI FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - IN GENERE - VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI NON FARE - DISTRUZIONE DELLA COSA - PREGIUDIZIO PER L'ECONOMIA NAZIONALE - NOZIONE - DEMOLIZIONE DI EDIFICIO DESTINATO AD ALBERGO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303159-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE DI FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - IN GENERE - VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI NON FARE - DISTRUZIONE DELLA COSA - PREGIUDIZIO PER L'ECONOMIA NAZIONALE - NOZIONE - DEMOLIZIONE DI EDIFICIO DESTINATO AD ALBERGO - AMMISSIBILITA.*

Il pregiudizio per l'economia nazionale, a cui si riferisce l'art. 2933, secondo comma, cod. civ. consiste nel danno per le fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza del Paese, e tale non puo considerarsi la demolizione totale o parziale di un edificio, anche se destinato ad albergo. (V. 3009/63; 448/63; 1154/61; 659/59; 616/56; 4226/54; 1184/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)