Sez. 2, Sentenza n. 562 del 30/01/1985 (Rv. 438769 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI NON FARE - DISTRUZIONE DELLA COSA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 2933 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI NON FARE - DISTRUZIONE DELLA COSA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 2933 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, la norma del secondo comma dell'art. 2933 cod. civ., secondo cui non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa stessa è di pregiudizio all'economia nazionale, stabilendo una eccezione al principio generale della eseguibilità forzata degli obblighi di non fare, sancito dal primo comma della medesima norma, deve essere interpretata restrittivamente, cioè nel senso che essa è applicabile soltanto nell'ipotesi in cui la distruzione della cosa arrechi pregiudizio al sistema produttivo dell'intero Paese e non anche quando il pregiudizio riguardi unicamente interessi individuali e locali. (V 2016/68, mass n 334059; (Conf 6611/82, mass n 424249; (Conf 5746/81, mass n 416448; (Conf 5783/79, mass n 402422; (Conf 2696/79, mass n 399015; (Conf 3731/77, mass n 387399; (Conf 2149/64, mass n 303159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)