Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014 (Rv. 633524 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IMPLICITA | Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda giudiziale - Poteri del giudice di merito - Considerazione del contenuto sostanziale della domanda - Necessità - Fattispecie in tema di risoluzione del contratto per inadempimento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IMPLICITA
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello nella parte in cui aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento del contratto di intermediazione finanziaria dedotto in giudizio, unica fonte obbligatoria di natura negoziale della fattispecie, sebbene con la domanda fosse stata formalmente chiesta la risoluzione dell'ordine di acquisto, avente natura meramente esecutiva del mandato sotteso al contratto medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)