Sez. 3, Sentenza n. 2715 del 07/07/2000 Cc. (dep. 25/08/2000) Rv. 217263 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi - Effettuati dopo la scadenza dell'autorizzazione - Reato di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità.
ACQUE
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il mantenimento di uno scarico dopo la scadenza dell'autorizzazione integra la ipotesi di reato prevista dall'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 1999, così come in precedenza dall'art. 21, commi 1 e 2, della legge n. 319 del 1976, atteso che, in tale caso, lo scarico è privo di autorizzazione al momento dello sversamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)