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Sez. 3, Sentenza n. 36049 del 23/06/2004 Ud. (dep. 08/09/2004) Rv. 229479 - 01

ACQUE | Tutela dalle acque dall'inquinamento - Reato di cui all'art. 59 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Scarico di acque industriali senza autorizzazione - Autorizzazione rilasciata nella vigenza della disciplina precedente - Autorizzazione scaduta prima dei quattro anni e rinnovata con soluzione di continuità rispetto alla precedente - Configurabilità dell'illecito.
Stato
decisa il 2004-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229479-01

ACQUE

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 11, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)