Sez. 3, Sentenza n. 1883 del 27/01/2011 (Rv. 616403 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Rilievo in sede di legittimità - Sentenza di merito passata in giudicato - Necessità dell'esame - Produzione - Fino all'udienza di discussione - Ammissibilità.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
In tema di rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità, quando esso si forma per effetto di una pronuncia della Corte di cassazione successiva alla proposizione del ricorso relativo al procedimento nel quale il giudicato s'intende far valere e l'oggetto della cosa giudicata deve desumersi dalla sentenza di merito in quanto l'impugnazione si è chiusa in rito con declaratoria d'inammissibilità, la parte, per documentare la formazione del giudicato che non possa emergere dal tenore della decisione della Corte di cassazione, può produrre la sentenza di merito fino all'udienza di discussione, essendo tale produzione esclusivamente funzionale alla dimostrazione del giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)