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Sez. 5, Sentenza n. 1564 del 24/01/2007 (Rv. 595300 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Sentenza della Corte di cassazione - Accertamento in sede di legittimità - Relazioni preliminari e massime ufficiali - Utilizzabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595300-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell'attività d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del Collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del "ne bis in idem", ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, soprattutto qualora una parte abbia proposto due volte lo stesso ricorso, e di tanto abbia dato notizia negli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)