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Sez. 3, Sentenza n. 2783 del 03/08/1968 (Rv. 335415 - 01)

TRANSAZIONE - PROVA - FORMA - ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA - NECESSITA - LIMITI- SCRITTI SEPARATI E NON CONTESTUALI - SUFFICIENZA - DEDUCIBILITA DELLA PROVA DA CONFESSIONE GIUDIZIALE, O DA GIURAMENTO O DA CORRISPONDENZA DELLE PARTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335415-01

TRANSAZIONE - PROVA - FORMA - ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA - NECESSITA - LIMITI- SCRITTI SEPARATI E NON CONTESTUALI - SUFFICIENZA - DEDUCIBILITA DELLA PROVA DA CONFESSIONE GIUDIZIALE, O DA GIURAMENTO O DA CORRISPONDENZA DELLE PARTI - AMMISSIBILITA.*

La transazione deve farsi ad substantiam nella Forma dell'atto pubblico o della scrittura privata solo quando la materia transatta riguardi uno dei rapporti considerati dall'art. 1350 n. 12 cod.civ.. in ogni altro caso, lo scritto e richiesto solo ad probationem e, pertanto, non soltanto non abbisogna di formule sacramentali, ma puo anche non rivestire la Forma completa del contratto puo, cioe, essere costituito da scritti separati e non contestuali e anche successivi al tempo in cui il negozio transattivo fu effettivamente posto in essere. Invero, l'esigenza probatoria posta dall'art. 1967 cod.civ. tende ad escludere soltanto che della transazione possa darsi la prova a mezzo di testimoni e, di riflesso, a mezzo di presunzioni. Pertanto, ben puo trarre il giudice la prova dell'intervenuto accordo transattivo da corrispondenza scambiata tra le parti, dalla confessione giudiziale o stragiudiziale o dal giuramento. (nella specie e stata ritenuta provata una transazione in materia di locazione in regime vincolistico sulla base della integrazione del contenuto di due lettere una del locatore al conduttore, esibita in copia informe non sottoscritta e l'altra, di implicita ma chiara risposta alla prima, sottoscritta dal conduttore e diretta al locatore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)