Sez. 1, Sentenza n. 3498 del 28/05/1980 (Rv. 407329 - 01)
TRANSAZIONE - FORMA - NECESSITA - AD PROBATIONEM - CONSEGUENZE.*
TRANSAZIONE - FORMA - NECESSITA - AD PROBATIONEM - CONSEGUENZE.*
La Forma scritta per la transazione - che non abbia ad oggetto uno dei rapporti considerati dall'art 1350, n 12, cod civ - e richiesta solo ad probationem: la scrittura, pertanto, non esige formule sacramentali e puo anche non rivestire la Forma completa del contratto ed essere costituita da scritti separati non contestuali (purche provenienti dalla parte cui la transazione e opposta) ed anche successivi al tempo in cui il negozio transattivo fu effettivamente posto in essere, in quanto l'esigenza probatoria posta dall'art 1967 cod civ tende ad escludere soltanto che della transazione possa darsi la prova per mezzo di testimoni o di presunzioni, mentre la prova dell'intervenuto accordo transattivo puo trarsi da scritti che ad esso facciano riferimento, dalla confessione giudiziale o stragiudiziale e dal giuramento. (V 101/76, mass n 378731; (V 609/71, mass n 350332; (V 2783/68, mass n 335415).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 12, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)