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Sez. L, Sentenza n. 15059 del 17/07/2015 (Rv. 636242 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Patto di prova - Ripetizione in sequenza di contratti - Legittimità - Condizioni - Nullità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636242-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo. Ne consegue che la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto la nullità del patto di prova, apposto ad un contratto a tempo indeterminato stipulato il giorno seguente la scadenza dell'ultimo di quattro contratti a termine, aventi ad oggetto mansioni analoghe, in carenza di esigenze di ulteriore sperimentazione dell'affidabilità professionale del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)