Sez. L, Sentenza n. 16667 del 24/08/2004 (Rv. 576549 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Lavoratore agricolo - Diritto all'indennità di malattia - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
L'erogazione dell'indennità di malattia ai lavoratori agricoli - alla quale l'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 commisura anche l'indennità di maternità - è condizionata all'iscrizione negli elenchi nominativi e allo svolgimento nell'anno di un'attività lavorativa pari o superiore alle 51 giornate, dovendo ritenersi ancora in vigore l'art. 4, commi primo e secondo D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212 essendo stato richiamato, direttamente o indirettamente, dalle successive disposizioni che hanno regolato la materia, in particolare, l'art. 5, sesto comma del D.L. n.463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, con il quale è stato disposto che i lavoratori agricoli a tempo determinato hanno diritto alle prestazioni economiche di malattia "a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate".
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)