diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16679 del 26/11/2002 (Rv. 558730 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ | Contratto atipico - Normativa applicabile - Convenzione negoziale di cessione della disponibilità di un'area da destinarsi a discarica - Natura di contratto atipico - Configurabilità - Applicazione della disciplina sulla locazione - Legittimità - Conseguenze in tema di rilascio del bene.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558730-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ

Il contratto con il quale il proprietario di un terreno ne trasferisca la disponibilità a terzi per la sua destinazione a discarica, secondo modalità negozialmente predeterminate e del tutto peculiari (nella specie, escavazione del terreno per consentire lo smaltimento dei rifiuti con il sistema dello stoccaggio definitivo; corrispettivo stabilito in ragione dei metri cubi di riempimento dello scavo; obbligo di restituzione del terreno alla scadenza contrattuale previa chiusura della discarica mediante copertura dello scavo e sistemazione finale dell'area per l'utilizzazione a piazzale) integra gli estremi del contratto atipico cui, in via analogica, sono legittimamente applicabili le norme sulla locazione, a ciò conseguendo la sussistenza di un obbligo di restituzione del bene, da parte dell'utilizzatore, tutte le volte in cui il rilascio costituisca (come nella specie) effetto previsto dal contratto ed espressamente collegato al raggiungimento della complessa causa della convenzione atipica, ovvero qualora la destinazione del bene all'uso convenuto non risulti più possibile per sopravvenuto "factum principis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)