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Sez. 3, Sentenza n. 7557 del 01/04/2011 (Rv. 617752 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ | Contratto atipico - Trasferimento della disponibilità di un'area per destinazione a discarica - Disciplina della locazione - Applicabilità in via analogica - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo di restituzione del bene alla scadenza - Responsabilità per ritardo nella consegna in capo al concessionario o al conduttore - Configurabilità in difetto di diversa pattuizione.
Stato
decisa il 2011-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617752-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ

In un contratto atipico avente ad oggetto il trasferimento della disponibilità di un'area per la sua destinazione a discarica di rifiuti - al quale va applicata, in via analogica, la disciplina del contratto di locazione - in difetto di un'espressa previsione contrattuale che stabilisca diversamente, sussiste l'obbligo a carico del concessionario o conduttore, alla scadenza del termine, di riconsegnare il bene, sia pure nelle condizioni ordinariamente conseguenti all'uso stabilito; pertanto, ove non dimostri che i pattuiti lavori di bonifica dell'area non possono essere svolti senza conservare la disponibilità del bene, il concessionario o conduttore deve ritenersi responsabile del ritardo nella consegna del bene stesso, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)